Diritto di polizia. Convalidate le misure di respingimento e trattenimento dei 116 presunti marocchini rinchiusi nel CIE di Milo a Trapani.
Diritto di polizia. Convalidate le misure di respingimento e trattenimento dei 116 presunti marocchini rinchiusi nel CIE di Milo a Trapani. In assenza degli interessati. Violati i diritti di difesa ed il principio del contraddittorio per “motivi di ordine pubblico”, anche se i verbali delle udienze di convalida non riportano alcuna motivazione. Nessuna possibilità di chiedere accesso alla procedura di protezione internazionale. Rischio di respingimenti collettivi.
“La Corte di Cassazione (I^ sez. civile, sent. n. 4544 del 24 febbraio 2010, pres. Adamo, rel. Macioce) si è pronunciata per la prima volta sul procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea dello straniero già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge e ha stabilito che le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, previste esplicitamente dall’art. 14, quarto comma del d.lgs n. 286 del 1998 per il primo trattenimento, devono essere assicurate anche per la decisione sulla richiesta di proroga, attraverso una lettura costituzionalmente orientata del successivo comma quinto che pur non reiterandole espressamente, le contiene implicitamente, poiché l’opposta interpretazione violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione. La Corte ha, altresì precisato che l’interpretazione si applica sia al trattenimento pre-espulsivo (ovvero finalizzato all’attuazione del provvedimento di espulsione) sia al trattenimento dello straniero per il tempo necessario alla definizione del procedimento relativa alla richiesta di misure di protezione internazionale”. ( Commento di Paolo Bonetti).
Già la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 222 del 2004, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del Decreto Legislativo n. 286/1998, art. 13, comma 5 bis, introdotto dal D.L. 4 aprile 2002, n. 51, art. 2 convertito, con modificazioni, nella L. 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa, ha osservato che nel quadro normativo innanzi menzionato, la tutela giurisdizionale non si arresta all’impugnativa del decreto di espulsione, ma si estende anche al provvedimento del questore di trattenimento in un centro di permanenza temporanea. Tale provvedimento deve essere trasmesso al giudice senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore ed è assoggettato alla convalida nei modi di cui all’art. 737 c.p.c. e segg. sentito l’interessato, con cessazione di ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive” (art. 14, comma 4). La convalida dell’autorità giudiziaria riguarda anche l’eventuale provvedimento di proroga del trattenimento, con possibilità di ricorso in Cassazione (art. 14, comma 6)”.
Erano già illegittimi i provvedimenti di respingimento adottati dalla Questura di Catania nei confronti di 116 “marocchini” subito dopo lo sbarco dalla Questura di Catania. Non si rinvenivano infatti motivazioni individuali ed appariva evidente come prima dell’adozione di questi provvedimenti non si fosse fornita agli interessati alcuna informazione sulla possibilità di chiedere asilo o una qualche effettiva possibilità di accesso a tale procedura.
Sembra opportuno ricordare che la polizia non ha il potere discrezionale di escludere la possibilità di accesso individuale alle procedure di protezione internazionale e che i respingimenti immediati adottati senza avere fornito informativa legale, anche sulla possibilità di chiedere asilo, sono stati dichiarati nulli con una importante sentenza della Corte di Cassazione di quest’anno. Molti immigrati marocchini già trattenuti nel CIE di Caltanissetta, dopo avere ricevuto un provvedimento di respingimento da parte del Questore di Agrigento sono stati rimessi in libertà, a seguito della mancata convalida del giudice di pace che ha seguito l’orientamento della Corte di Cassazione.
” Il Giudice di pace, perciò, avrebbe dovuto darsi carico di verificare la fondatezza della censura (cui si fa cenno nel sintetico verbale dell’udienza di convalida) d’illegittimità del decreto di respingimento per non essere stato il ricorrente informato sulla possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale, e avrebbe dovuto verificarne, per quanto possibile, la fondatezza e comunque statuire su di essa”.
Corte di cassazione – Sezione VI civile
Ordinanza 25 marzo 2015, n. 5926
A Trapani invece è andata molto diversamente. Il trasferimento dei presunti “marocchini” da Catania nel CIE di Trapani Milo, mercoledì scorso, aveva creato una situazione di grande confusione, mentre le autorità annunciavano che i “marocchini” sarebbero stati rimpatriati al più presto. Non si comprendeva bene sulla base di quali documenti. Il CIE di Trapani Milo, che dal 3 agosto avrebbe dovuto essere trasformato in Hot Spot chiuso, luogo di prima identificazione e selezione dei migranti dopo lo sbarco, veniva riconsegnato alla sua funzione originaria di luogo di trattenimento amministrativo finalizzato all’esecuzione delle misure di allontanamento forzato.
Ieri venerdì 21 ed oggi sabato 22 agosto all’interno del CIE di Milo si sono svolte le udienze di convalida che devono svolgersi entro 96 ore dall’inizio del trattenimento amministrativo, in base all’art. 13 della Costituzione italiana, che non può essere derogato da leggi che prevedano tempi più lunghi o da prassi amministrative che giocano sui tempi delle notifiche dei provvedimenti per prolungare i termini a discrezione delle autorità di polizia.
Per quanto comunicato da alcuni avvocati sembra che la totalità dei decreti di trattenimento sia stata convalidata dal giudice di pace, malgrado le eccezioni sollevate dalla difesa. Una difesa che non ha potuto garantire il rispetto del principio del contraddittorio perchè molti migranti non hanno neppure partecipato all’udienza, nè hanno avuto conseguentemente diritto ad esprimere la loro voce ( e la loro possibile richiesta di asilo) alla presenza di un interprete di fronte al giudice. In sole due udienze sarebbero state effettuate oltre 116 convalide senza ascoltare gli interessati. Una sorta di rullo compressore. Visti i tempi e le modalità delle udienze, si può ritenere che tutte le motivazioni siano state identiche e si siano ridotte ad un formulario prestampato ed al riempimento di un quadratino con una crocetta.
Si tratta di violazioni gravi delle regole procedurali, che in passato si sono regstrate a Trapani ed in altri CIE, sulla base della mera attestazione da parte delle forze di polizia che l’accompagnamento davanti al giudice sarebbe stato impedito da “ragioni di ordine pubblico”. Questa volta hanno messo a verbale che nessuno degli interessati si sarebbe voluto presentare, rimanendo all’interno del padiglione nel quale venivano trattenuti. Sembra che, forse per le stesse ragioni, gli avvocati non abbiano neppure potuto incontrare i loro assistiti. Lunedì prossimo gli avvocati ritorneranno nel CIE di Milo per riuscire finalmente a parlare con i loro assistiti, sempre che il ministero dell’interno, magari con il supporto di Frontex, non riesca ad ottenere prima i riconoscimenti da parte del consolato del Marocco, ed a eseguire i voli di rimpatrio. In questo caso potrebbe configurarsi un caso di respingimento ( espulsione) collettivo. In violazione dell’art. 19 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 4 del Quarto protocollo allegato alla CEDU. Appare anche evidente la violazione delle norme che garantiscono ” a tutti”, nessuno escluso, i diritti di difesa, dall’art. 24 della Costituzione italiana fino all’art. 13 della Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo.
Infatti si potrebbero verificare respingimenti collettivi se le autorità marocchine, ammesso che tutti i migranti siano effettivamente “marocchini” fornissero documenti di viaggio a ciascuno dei destinatari delle misure di alontanamento forzato. Contro la convalida del trattenimento sono certo ammessi altri ricorsi ma in sedi lontane e in tempi che potrebbero essere troppo lunghi se l’Italia intende dimostrare il suo “pugno di ferro” nei confronti di quei migranti che prima ancora di sbarcare a terra sono definiti “migranti economici”. Su questo tema sono fortissime le pressioni europee e proprio su questo tema lunedì prossimo è programmato un vertice franco-tedesco nel quale Hollande e la Merkel vogliono stabilire ulteriori obblighi per i paesi di primo ingresso, come la Grecia e l’Italia, nell’identificazione attraverso il prelievo delle impronte digitali, nella selezione dei migranti economici, e nel loro successivo rimpatrio. Il CIE di Trapani è la prima struttura che si sarebbe dovuto trasformare in HOT SPOT.
A Trapani dallo scorso gennaio una circolare della Questura, in deroga al Regolamento ed alle circolari del Ministero dell’interno, limita fortemente l’effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dei migranti trattenuti nel Centro di identificazione ed espulsione di Milo. Gli avvocati possono fare ingresso nel centro solo dalle 9 alle 13 di mattina, proprio quando si svolgono le udienze in Tribunale, che dista oltre sei chilometri, e se si comportano in modo non ritenuto confacente ai loro doveri deontologici, secondo quanto ritenuto dalla Questura, possono essere oggetto di denunce al Consiglio dell’ordine.
Se possono entrare nel CIE gli avvocati già muniti di procura al momento dell’ingresso, come possono fare ad entrare in contatto con i loro assistiti gli avvocati di fiducia o nominati dai migranti trattenuti dopo l’ingresso a Milo ? Come potrebbero preparare una difesa efficace se neppure vengono messi in condizione di parlare con i loro assistiti?
Visti i tempi brevissimi delle procedure di convalida ed il rischio sempre immanente di un respingimento o di una espulsione il Regolamento, questo Regolamento locale adottato a Trapani sembra fatto a posta per favorire avvocati che siano già informati dell’arrivo dei migranti prima del loro ingresso a Milo, o i cui nominativi siano forniti agli stessi migranti da qualcuno che lavora all’interno della struttura. E su questo davvero dovrebbe indagare il Consiglio dell’Ordine di Trapani e la Commissione di inchiesta sui centri nominata dalla Camera. Prima che il CIE sia chiuso e venga fatto scomparire tutto. Perchè il CIE di Milo, in un modo ( hot spot) o nell’altro ( a seguito di ispezioni) presto verrà chiuso. Come è successo in precedenza per il CIE Serraino Vulpitta, sempre a Trapani
La situazione non è migliore a Pozzallo, anche se in questo caso si tratta di un CPSA, di un centro di primo soccorso ed accoglienza, la cui natura è sempre più dubbia, dopo la notizia che il centro di Pozzallo, come il Cie di Milo, sarebbero stati trasformati in Hot Spot. Nel centro di Pozzallo è stata pure attivata una postazione permanente di Frontex, l’Agenzia europea di controllo delle frontiere esterne, che ha diluito i suoi interventi di soccorso al largo delle coste libiche, ma che sta riempendo di suoi agenti e consulenti tutti i luoghi di sbarco e di transito dei migranti in Sicilia.
A Pozzallo decine di persone ricevono le visite delle autorità consolari del proprio paese prima che abbiano avuto modo di essere informati sul loro status legale, sulla possibilità di chiedere asilo e sui diritti che comunque spettano loro anche nelle procedure di allontanamento forzato quando è comunque possibile fare valere una causa di inespellibilità, come quelle indicate nell’art. 19 del vigente Testo Unico sull’immigrazione. I questo caso neppure l’ombra di avvocati e di procedure di convalide, anche se la limitazione prolungata della libertà personale è totale. Ma il centro di Pozzallo viene definito ancora come centro di accoglienza.
Si tratta di violazioni gravi, per quanto riguarda le decisioni dell’autorità giurisdizionale si tratterà di proporre tutti i ricorsi ai livelli più elevati, fino alla Corte di Cassazione ed ai Tribunali internazionali, per quanto riguarda le prassi applicate dalle autorità amministrative sollecitiamo la Commissione di inchiesta sui centri per stranieri, nominata dalla Camera e presieduta dall’On. Migliore e la Commissione Diritti umani del Senato, presieduta dal Senatore Luigi Manconi, a chiedere copia della documentazione fin qui prodotta nelle procedure di respingimento e trattenimento amministrativo dei cittadini di presunta nazionalità marocchina, o di altri paesi con i quali sono stabiliti accordi di riammissione, e di avere anche notizia dello stato di attuazione di tali accordi con riferimento alle persone soccorse a mare dopo essere fuggite dalla Libia e sbarcate nei porti siciliani nei giorni scorsi e poi trasferite nel CPSA di Pozzallo e nel Cie di Milo.
In questa situazione le stesse motivazioni di “ordine pubblico”, che impediscono ai migranti trattenuti nei centri di esercitare i diritti di difesa previsti dalla legge, sono addotte per escludere il diritto di visita delle associazioni indipendenti.
Fulvio Vassallo Paleologo