Senza dimora e senza diritti
In Italia la difformità delle prassi amministrative rispetto alle norme è fonte continua di rallentamenti burocratici, attese svilenti e circoli viziosi. Uno dei problemi più grandi riguarda la richiesta, da parte delle questure, della residenza anagrafica e del domicilio/ospitalità per il rilascio e i rinnovi dei permessi di soggiorno per i richiedenti asilo e i titolari di protezione. Ancora più complicata è la situazione di coloro che sono fuori dall’accoglienza, vittime di precarietà abitativa. Sono molte le questure che considerano, erroneamente, la residenza un presupposto per il rinnovo del permesso di soggiorno, dimenticandosi che, essendo l’iscrizione anagrafica un diritto e un dovere del cittadino straniero, il titolo di soggiorno è il prerequisito per la registrazione anagrafica e non il contrario.
Sia la residenza che il domicilio/ospitalità sono direttamente collegati con il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo o definitivo dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria, che pur godendo di maggiori tutele, si debbono scontrare con l’applicazione di prassi discutibili.
Molte questure infatti, oltre a ritenere la residenza un prerequisito per il rilascio del permesso di soggiorno per i titolari di protezione internazionale, in molti casi si rifiutano addirittura di accettare la residenza fittizia dei senza dimora per il rinnovo del permesso, pur essendo giuridicamente equivalente a qualsiasi altra residenza.
A queste prassi illegittime delle Questure si aggiungono molti Comuni che non agevolano la registrazione delle residenze anagrafiche nei propri territori.
I comuni sono tenuti ad iscrivere su un apposito registro nazionale le persone che non hanno fissa dimora ma che hanno fornito evidenze della loro permanenza presso quel comune e non può essere quindi di ostacolo la natura dell’alloggio. La Cassazione (Sezioni Unite Civili, n° 449 del 2000) precisa che l’iscrizione anagrafica non è un provvedimento concessorio, ma è un diritto del cittadino e un obbligo dell’ufficio anagrafico. Il diritto alla residenza viene quindi preservato anche per chi non ha dimora, attraverso una residenza fittizia – territorialmente inesistente – che equivale ad una residenza abitativa per quanto concerne il valore giuridico.
In assenza di un’iscrizione anagrafica sono molti i servizi che vengono sospesi, come l’iscrizione al Servizio Sanitario nazionale, l’erogazione della pensione, il riconoscimento dell’invalidità, la possibilità di accedere ai servizi sociali o relativi sussidi, l’iscrizione alle liste di collocamento, la partecipazione ai bandi per l’assegnazione degli alloggi popolari, il conseguimento della patente di guida, l’ottenimento del documento d’identità e tutte le relative certificazioni.
Le prassi in Sicilia
Nelle varie province siciliane sussistono criticità relativamente alle prassi adottate per il rilascio della residenza virtuale e di conseguenza ai requisiti necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno.
La residenza fittizia non esiste nelle province di Caltanissetta, Enna, Trapani ed Agrigento. Per tutti coloro che vivono in strada o in situazioni abitative precarie è impossibile poter registrare una residenza virtuale presso il comune competente. Solo a Caltanissetta questa procedura viene in parte semplificata: chi è in possesso di un permesso di soggiorno scaduto rilasciato dalla questura di Caltanissetta, per il rinnovo, non avrà bisogno di presentare la residenza, ma non potrà richiedere il titolo di viaggio.
Nelle province di Palermo, Siracusa, Catania, Ragusa e Messina la residenza per i senza dimora viene rilasciata dai rispettivi comuni ma sempre con il riferimento di un’associazione presente sul territorio.
A Palermo la residenza virtuale viene registrata in Via Cipro Lupo mediante l’intermediazione di associazioni accreditate, ma non viene accettata dalla questura per il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno. L’amministrazione comunale ha emanato un bando per cercare altre associazioni – oltre Santa Chiara – che possano fidelizzarsi per portare avanti istanze per la residenza virtuale e contemporaneamente sta lavorando ad un tavolo tecnico per dialogare con la questura per quanto riguarda la questione del rilascio dei permessi.
A Siracusa la residenza viene registrata in Via della Casa Comunale, con un permesso di soggiorno valido e con un domicilio presso un’abitazione o presso la sede dell’Arci, che gestisce anche il servizio postale. Dal 2016 la residenza fittizia non viene più accettata per il rinnovo del permesso di soggiorno. Se si è in possesso di questo tipo di residenza, per rinnovare il permesso di soggiorno è necessaria anche un’ospitalità presso un’abitazione il cui proprietario deve recarsi in questura insieme al richiedente.
A Ragusa la residenza fittizia per le persone senza dimora viene registrata in Via di Gelsomina ma mai senza qualche complicazione. Il Comune a tale proposito richiede un permesso di soggiorno valido, l’indicazione di un luogo dove la persona sta o dove può essere rintracciata – ad esempio la Caritas – e in alcuni casi viene anche richiesta una relazione sociale che spieghi le motivazioni della richiesta della residenza. La questura, per i rinnovi dei permessi di soggiorno di protezione internazionale e umanitaria, accetta anche la dichiarazione di ospitalità: semplificazione grazie alla quale i senza dimora riescono, con l’appoggio di qualche associazione, a rinnovare il permesso.
A Catania la residenza fittizia viene registrata dal comune in Via dell’Accoglienza sotto segnalazione del Centro Astalli e con un permesso di soggiorno valido. La documentazione viene accettata dalla questura per il rinnovo del permesso di soggiorno mentre per il primo rilascio è sufficiente l’ospitalità.
A Messina la residenza si registra in Via della Casa Comunale, con un permesso di soggiorno valido e con la garanzia di alcune associazioni che lavorano sul territorio. Al momento, attendendo un protocollo con l’elenco delle associazioni, l’accesso avviene mediante l’help center o con la garanzia degli avvocati. Oltretutto anche se il permesso di soggiorno è scaduto, è possibile registrare la residenza con la richiesta di rinnovo e il cedolino rilasciato dalla questura.
Paradossi della sicurezza
E’ sempre più preoccupante come l’immigrazione continui ad essere un argomento utilizzato per fomentare allarmismi, panico e rabbia, dando spazio a una malata e ottusa necessità di ricerca della sicurezza. E di fronte a ciò, risulta ancora più paradossale come quest’ossessione possa permettere l’esistenza di prassi illegittime come quelle legate al rilascio del permesso di soggiorno o alla registrazione della residenza. Una reale mancanza di sicurezza esiste, ed è alimentata dalle prassi istituzionali illegittime che sono causa dell’incremento del popolo degli “invisibili”, costretti a ricorrere a coabitazioni o sistemazioni temporanee come baraccopoli, che li esiliano in un limbo infernale di sfruttamento e attese interminabili. Per non parlare del mercato nero delle residenze a pagamento che si alimenta grazie a queste prassi illecite.
Viola Gastaldi
Borderline Sicilia Onlus