Sui diritti non decide il Tar
IlSole24Ore – Il decreto del questore che respinge lo straniero alla frontiera decide sui dirittifondamentali del migrante, quindi il giudizio sulla sua legittimità spetta al giudice ordinario enon invece al Tar.Le Sezioni unite civili (sentenza 15115/13, depositata ieri) intervengono a colmare una falla nella legge Bossi/Fini (decreto legislativo 286/98) stabilendo garanzie giurisdizionali piene per gli stranieri raggiunti dal decreto di respingimento alla frontiera. Il caso era stato sollevato dal difensore di un cittadino tunisino sbarcato a Lampedusa nell’agosto di due anni fa, ospitato al centro di accoglienza dell’isola e destinatario, a distanza di un paio di settimane, del provvedimento di allontanamento.
Il giudice di pace di Agrigento, a cui si era rivolto l’uomo – nel frattempo trasferito al Cie di Torino – si era però liberato del ricorso, ritenendo che un atto discrezionale dell’amministrazione non potesse che finire sulla scrivania del giudice amministrativo, appunto.I giudici di piazza Cavour però, dopo una breve ricognizione normativa e giurisprudenziale, pur con una motivazione più ampia hanno scelto di propendere per la omogeneità «contenutistica e funzionale» dell’atto rispetto ai provvedimenti di espulsione, per i quali la competenza dell’autorità giurisdizionale ordinaria non è in discussione. Secondo una giurisprudenza minoritaria, invece, la natura autoritativa del decreto di respingimento lo farebbe transitare (articolo 103 della Costituzione) nella giurisdizione amministrativa.In realtà, a giudizio delle Sezioni unite, «il provvedimento del questore diretto al respingimento incide su situazioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo», per verificare le quali il magistrato deve accertare i presupposti di fatto stabiliti dalla legge, ma anche procedere a un «accertamento negativo» sul punto che il migrante non “meriti” la protezione internazionale accordata ai rifugiati.Nell’incertezza lasciata dal legislatore, che si è “dimenticato” di regolamentare l’impugnazione di questo particolare decreto, si deve ritenere che trovi applicazione «il criterio generale secondo cui la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi spetta al giudice ordinario, proprio in ragione della inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da parte dell’amministrazione».Alla tutela più ampia, garantita ai migranti dal giudice dei diritti, fa propendere inoltre la circostanza che tutte le controversie in materia di protezione internazionale spettano al tribunale ordinario, dalla tutela del diritto alla protezione umanitaria al diritto dello status di rifugiato fino al diritto costituzionale di asilo: tutte situazioni, queste, riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali che devono essere riconosciuti allo straniero «comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato». I diritti tutelati dalla Costituzione, in definitiva «non possono essere degradati a interessi legittimi» di giurisdizione Tar.Le ragioni appena illustrate trovano peraltro conferma nella recente sentenza 23 febbraio 2012 della Grande Chambre della Cedu (Hirsi Jamaa e altri contro Italia) che, nel dichiarare illegittimi i respingimenti, effettuati in mare, verso la Libia per violazione, tra l’altro, dell’articolo 3 Cedu, ha affermato che «le difficoltà nella gestione dei flussi migratori non possono giustificare il ricorso da parte degli Stati a pratiche che sarebbero incompatibili con i loro obblighi derivanti da convenzioni». E in particolare che «l’Italia non è dispensata dal dovere di rispettare i propri obblighi derivanti dall’articolo 3 della Convenzione per il fatto che i ricorrenti avrebbero omesso di chiedere asilo». Leggi Cassazione, Sezioni Unite 15115/13La redazione di Borderline Sicilia Onlus ringrazia l’avv. Barbara Cattelan, del foro di Torino, per l’impegno e la determinazione profusi nella lotta al ripristino della legalità!